Per il Tribunale di Bergamo costituisce condotta antisindacale il comportamento dell’Ente pubblico che comunichi alle Organizzazioni Sindacali e al rappresentante della RSU la convocazione al tavolo delle trattative senza rispettare i principi di buona fede e di correttezza, in virtù dei quali tale “comunicazione deve avvenire per tempo, in modo da consentire alle parti di poter partecipare all’incontro in maniera attiva e fattiva. Diversamente operando, si svilirebbe la funzione stessa della negoziazione tra le parti sociali, degradando l’obbligo di convocazione ad un adempimento formale a tutto detrimento per le legittime istanze di confronto tra Ente e Sindacati”.

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